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Legge 25/11/1962 n. 1684

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli

b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche. Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime. Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero dei piani. Per la valutazione delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad un terzo di quello assunto nel progetto. Detto carico accidentale va considerato integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari e simili. Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni. Le strutture vanno calcolate per le forze orizzontali comunque dirette, valutando, sia pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza. Nell'irrigidimento dei telai è consentito l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati, purchè di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti. Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato devono adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato. Negli edifici in muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui al la lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai delle coperture.

Art. 13 - Modalità esecutive delle costruzioni.

A) Fondazioni. Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette su pali armati per impegnare zone di terreno convenientemente costipato comunque di masse tali da resistere alle sollecitazioni sismiche. Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate su terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale. In tal caso la platea deve avere elevata rigidezza, possibilmente con travipareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali. Quando l'edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le dondazioni debbono essere spinte fino al terreno di sedime originario ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva. I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio ovvero in pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica o cementizia.

B) Muratura in elevazione. La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre. é consentito l'impiego di pietra spezzata per la muratura, quando questa sia listata, cioè interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di centimetri 80 fra loro, da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere l'altezza non inferiore a centimetri 12.

C) Strutture a sbalzo. In generale non sono ammesse strutture a sbalzo; tuttavia sono consentiti procedimenti dei tetti e dei cornicioni fino all'aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura può essere elevata fino a metri 1,50, purchè le strutture in aggetto siano solidamente connesse alla struttura resistente dell'edificio. Sono ammesse anche strutture a sbalzo tamponate dell'aggetto massimo di metri 1,20, purchè realizzate con intelaiature ad ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti, solidamente connesse alla struttura portante dell'edificio. Tutte le strutture a sbalzo devono essere calcolate con una maggiorazione del carico permanente ed accidentale del 40 per cento per tener conto dell'azione sussultoria.

D) Solai. I solai di cemento armato oppure i solai di cemento armato precompresso debbono essere sempre ben collegati con le strutture orizzontali della intelaiatura e, nel caso di fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano. Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano efficientemente collegati in opera e muniti di soletta di almeno quattro centimetri di spessore. I laterizi debbono essere ad unico blocco e incuneati fra le nervature. Nella soletta dovrà essere disposta una armatura in direzione normale ai travetti, costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri. Quando il solaio è costituito da travi in faro o in cemento o da voltine, tavelloni o simili, per l'appoggio di queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti. Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portanti debbono essere incastrate nei cordoli per almeno quattro quinti dello spessore dei medesimi ed essere muniti di collegamenti trasversali con interasse non superiore ai metri 2,00. Quanto precede vale anche per i solai portanti le coperture a terrazza, nei quali il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d'isolamento, se non provveduto diversamente.

E) Scale. Non sono ammesse scale portate da archi e volte in muratura. Sono consentite scale a sbalzo fino a metri 1,20 nelle località di 1ª categoria, fino a metri 1,50 in quelle di 2ª categoria, purchè la loro struttura sia solidale con l'ossatura resistente.

F) Soffitti. I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi. L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.

G) Tetti. Negli edifici non intelaiati, le ossature portanti dei tetti non debbono essere spingenti. Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate e connesse a quelle portanti dell'edificio. Quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri di timpano intelaiati, gli arcarecci debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani. Il materiale di copertura sarà appoggiato sul tavolato ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunamente armate. Al di sopra del piano di gronda possono essere costruiti soltanto i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala e dell'ascensore. Anche quando queste ultime prospettano sulla strada, la loro altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio. I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di cemento-amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio. L'altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20. Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che può essere rinzaffata nelle due facce. Sono permesse costruzioni di struttura leggera non più alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, purchè non si tratti di vani ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di quella del terrazzo.

H) Porte e finestre. Nelle località classificate di 1ª categoria i vani delle porte e delle finestre degli edifici intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale. Per le costruzioni intelaiate, che sorgono nelle località classificate di 2ª categoria e per quelle non intelaiate, in tutti i casi può essere sufficiente sovrap- porre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore. Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri 80 maggiore della massima luce del vano. Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 7;

b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare all'edificio la necessaria resistenza;

c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.

I) Condutture. Le condutture e le canne di ogni specie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio. Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto. I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da se condare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante l'oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo staso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengano adottate testate le più brevi possibili ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi fra i sostegni, attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200. I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbri cati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica: nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purchè si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati. Allorchè siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, devono essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni pubbliche e private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo.

Art. 14 - Costruzioni in legno. Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia superiore a metri 7 ed abbiano da tutti i lati una zona libera di larghezza non inferiore alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura con malta cementizia o comunque idraulica. Le costole montanti degli edifici con ossatura in legno debbono essere di un sol pezzo o, in mancanza, così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione. Qualsiasi altra unione delle parti costituenti l'organismo statico è soggetta alla prescrizione di cui al comma precedente.

 

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